Note esplicative Ordinanza Regionale n. 20 del 2 maggio 2020
Pubblicata il 10/05/2020
Il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha pubblicato le note esplicative Ordinanza Regionale n. 20, le quali chiariscono alcuni aspetti controversi relativi a: Spostamenti nel territorio regionale (“fare la spesa”) - Trasferimenti da e per la Sardegna - Attività motorie e sport individuali all’aria aperta - Manutenzione seconde case - Pesca sportiva
Spostamenti nel territorio regionale (Riferimento Art. 1)
- I soggetti conviventi a bordo del medesimo veicolo possono rispettare le regole sul distanziamento interpersonale.
- È consentito farsi accompagnare da un parente o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione.
- Tra le situazioni di necessità per le quali è possibile spostarsi oltre i confini del proprio Comune di residenza/domicilio/abitazione è ricompresa l’esigenza di fare la spesa. Di norma, la spesa deve farsi preferibilmente in esercizi ragionevolmente prossimi alla propria casa, anche se ricadenti in Comuni diversi da quello di residenza/domicilio/abitazione. Pur non essendo previsto uno specifico limite territoriale degli spostamenti per tale finalità, un allontanamento consistente dal luogo di residenza/domicilio/abitazione è consentito solo in presenza di specifiche ragioni che lo rendano necessario.
Trasferimenti da e per la Sardegna (Riferimento Art. 2)
- Per il rientro nella propria residenza, domicilio e abitazione, è necessaria l’autorizzazione del Presidente della Regione e si deve rispettare il periodo di permanenza domiciliare in isolamento fiduciario.
Attività motorie e sport individuali all’aria aperta (Rif. Artt. 4 e 5)
- Sono autorizzati gli spostamenti sui mezzi pubblici o privati, all’interno del proprio comune, per lo svolgimento delle attività motorie all’aria aperta.
- l’attività motoria si può svolgere nell’ambito del proprio Comune.
- La previsione dell’accompagnatore, per i minori e per le persone non completamente autosufficienti, costituisce deroga allo svolgimento individuale dell’attività motoria o sportiva, e non obbligo di accompagnamento.
- L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, salvo che non si tratti di persone conviventi. In caso di attività come la corsa a piedi o in bicicletta, si deve rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri; per le semplici passeggiate il distanziamento può limitarsi ad un metro. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.
- Al fine di svolgere l’attività sportiva individuale all’aria aperta, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Gli spostamenti finalizzati all’esercizio degli sport individuali all’aria aperta sono consentiti sull’intero territorio regionale ai fini del raggiungimento dei rispettivi centri sportivi o dei luoghi di pratica degli stessi. Per gli sport individuali da praticarsi in mare è autorizzato il transito nella spiaggia e nella battigia (combinato disposto art. 5 e art. 26);
Manutenzione seconde case (Riferimento Art. 10)
- I pernottamenti funzionali alle attività consentite nello stesso articolo non comportano un “trasferimento stabile”.
Pesca sportiva (Riferimento Art. 20)
- L’espressione “pesca sportiva” contenuta nell’art. 20 è da interpretare in senso ampio e non tecnico. Pertanto, in essa devono ricomprendersi le pratiche ed attività comunemente definite di pesca “amatoriale” o “ricreativa”. In tutti i casi, l’esercizio della pesca sia subacquea, da terra o a lenza da natante, imbarcazione o nave da diporto può essere praticata in forma individuale, con divieto di assembramento e obbligo di distanziamento personale.
- La pesca sportiva, subacquea, da terra o a lenza da natante, imbarcazione o nave da diporto può essere praticata nell’ambito del territorio regionale;
- Per praticare la pesca sportiva da terra è consentito l’accesso in spiaggia compresa la battigia (combinato disposto art. 20 e art. 26);
- Per ragioni di sicurezza, in caso di esercizio della pesca subacquea, è consentita – preferibilmente con un familiare convivente – la pratica in due persone, salval’osservanza delle norme di distanziamento, igiene e prevenzione relative al Covid-19.
- Per la pesca su unità da diporto superiori a sei metri, è consentita la contemporanea permanenza a bordo di uno o più familiari conviventi in ragione delle dimensioni dell’unità. Nel caso di soggetti accompagnatori non conviventi,l’imbarco è subordinato all’idoneità del natante, imbarcazione o nave da diporto al mantenimento del distanziamento interpersonale di due metri, fatti salvi il divieto di assembramento e gli obblighi di igiene e prevenzione relativi al Covid-19.
Allegati
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