Comune di Giba
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 IMU 

 

CODICI TRIBUTO:
Codice 3913: codice riservato ai fabbricati rurali ad uso strumentale
Codice 3916: aree fabbricabili (il Comune come destinatario)
Codice 3917: aree fabbricabili (lo Stato come destinatario)
Codice 3918: altri fabbricati (il Comune come destinatario)
Codice 3919: altri fabbricati (lo Stato come destinatario)
Codice 3912: codice riservato all'abitazione principale e relative pertinenze
 

CODICE CATASTALE del Comune di GIBA:   E022
 

CHI deve pagare?

L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie).
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto tenuto al versamento dell'imposta è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l'imposta deve essere pagata da chi utilizza l'immobile (locatario finanziario) a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di leasing.
 

QUANDO si deve pagare?

I contribuenti devono versare l'imposta per il 2012:
- entro il 16 giugno - prima rata
- entro il 16 dicembre - seconda rata a saldo
Si può versare comunque l'intera imposta in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2012, con l'avvertenza che potrà essere necessario effettuare un conguaglio a dicembre.
N.B.: l'imposta dovuta per la sola abitazione principale, comprese le pertinenze, può essere versata in tre rate anzichè due.  In questo caso, con l'acconto di giugno si versa un terzo dell'imposta relativa all'abitazione principale e un altro terzo entro il 16 settembre.  Il saldo infine dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.
DOVE si paga?
Il versamento dell'imposta è effettuato esclusivamente mediante modello F24 disponibile presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario (l'utilizzo è completamente gratuito).
 

COME si calcola l'imposta?

L'imposta si determina applicando al valore degli immobili e sulla base dei requisiti posseduti, una delle aliquote previste tenendo conto delle detrazioni e delle riduzioni d'imposta.

Fabbricati - il valore è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta, aumentata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle le categorie C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione);
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.), ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5;
-  55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi).

Fabbricati appartenenti al gruppo "D" privi di rendita catastale e interamente posseduti da imprese: il valore imponibile è quello che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato con i coefficienti fissati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.

Aree fabbricabili - la base imponibile è il valore venale, risultante al 1° Gennaio dell'anno d'imposta, avendo riguardo: alla zona di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentito, agli oneri per eventuali lavori di adattamento, ai vincoli posti dagli strumenti urbanistici, ai prezzi medi di mercato.
Per il pagamento dell’acconto di giugno 2012 ,per il calcolo del valore venale delle aree edificabili, si fa riferimento, sino all’approvazione del Regolamento IMU, alle norme del Regolamento Comunale ICI di seguito evidenziate:

Zone tipo 1           €/mq …….30,99 aree ubicate nella Via Roma e P. di Piemonte;
Zone tipo 2           €/mq …….25,82 tutte le altre aree ubicate in Giba centro;
Zone tipo 2           €/mq …….20,66 le aree nella frazione di Villarios.

 I valori di cui sopra sono calcolati al _35_% per le aree edificabili individuate nel Piano Urbanistico Comunale in Zona “C” di espansione.
 
 

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Dall'imposta dovuta per l'immobile destinato ad abitazione principale del soggetto passivo, e relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 .
La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale persiste tale destinazione; inoltre, nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota di destinazione della stessa.
Esclusivamente per gli anni 2012 e 2013, la detrazione per l'abitazione principale è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Tale maggiore detrazione spetta proporzionalmente al periodo di sussistenza dei requisiti.
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 .
 

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