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Nuove disposizioni in materia di  dichiarazioni anagrafiche
Art. 5 del decreto – legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35
 
Dal 9 maggio 2012 i cittadini potranno presentare le dichiarazioni di richiesta di iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune e dall’estero - trasferimento all’estero - cambio di abitazione all’interno del Comune, utilizzando apposita modulistica scaricabile da questa pagina nella parte sottostante o in quello del Ministero dell’Interno al seguente link: www.servizidemografici.interno.it.
Le richieste, correttamente compilate e firmate, corredate di copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente, che se maggiorenni dovranno sottoscrivere il modulo, potranno essere inoltrate con una delle seguenti modalità:
  • Allo sportello comunale;
  • Per raccomandata al seguente indirizzo: VIA PRINCIPE DI PIEMONTE SNC – 09010 GIBA (CI)
  • Per fax al n. 0781/964470
  • Per via telematica all’indirizzo: servizidemografici.giba@legalmail.it  ad una delle seguenti condizioni:
    1. Che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale ;
    2. Che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
    3. Che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Se il dichiarante è cittadino straniero:
  • Di Stato non appartenente all’Unione Europea, dovrà allegare alla dichiarazione la documentazione indicata nell’Allegato “ A” (disponibile su questo sito);
  • Di Stato appartenente all’Unione Europea, dovrà allegare alla dichiarazione la documentazione indicata nell’Allegato “ B” (disponibile su questo sito);
Entro due giorni lavorativi dal ricevimento delle dichiarazioni si procederà alla registrazione delle medesime con decorrenza dalla data di presentazione  della dichiarazione stessa.
L’Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione e, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione si intende confermata.
IMPORTANTE:  In caso di dichiarazioni non rispondenti al vero, saranno applicati gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, che dispongono, rispettivamente, la decadenza dai benefici economici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
Il comma 4 dell’art.5 del decreto – legge 9 febbraio 2012, n. 5, ribadisce inoltre quanto già previsto dall’art. 19, comma 3, del DPR n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
 
MODULISTICA:
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