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EMERGENZA COVID-19 – PROROGA DI VALIDITA’ DELLA CARTA D’IDENTITA’ FINO AL 31 DICEMBRE 2020

Pubblicata il 13/08/2020
Dal 13/08/2020 al 31/12/2020

Si rende noto che nell'ambito delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 precisamente all’art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento), ha stabilito  “ la validità di ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’art. 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, rilasciati dalla amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è PROROGATA al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”

Il decreto legge n. 34 del 19.05.2020, coordinato con la Legge di conversione n. 77 del 17.07.2020, all’art. 157 comma 7 ter, ha previsto che: “ all’articolo 104, comma 1 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 24.04.2020, LE PAROLE “31 AGOSTO 2020” SONO SOSTITUITE DALLE SEGUENTI “31 DICEMBRE 2020”

PERTANTO LA VALIDITÀ DELLE CARTE DI IDENTITÀ SCADUTE O IN SCADENZA SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL 17.03.2020 È PROROGATA AL 31 DICEMBRE 2020. LA VALIDITÀ AI FINI DELL’ESPATRIO RESTA LIMITATA ALLA DATA DI SCADENZA INDICATA NEL DOCUMENTO.

Allegati

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Allegato Circolare_Prefettura_Ulteriore_proroga_Validità_Carta_Identità.pdf 59.78 KB

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